Primi per immobili compravenduti a Palermo (Fonte: Cerved)
Logo Logo

Condominio: un piccolo mondo di diritti e regole.

Iniziamo con una stranezza, dell’istituto del condominio non esiste definizione nel Codice Civile, anche se dall’art 1117 al 1139 ne stabilisce scopi e regole.

Di fatto si intende per condominio l’ente-organizzazione di proprietari di unità immobiliari di un edificio o di un complesso, di cui condividono parti comuni. In particolare:
– le parti necessarie all’uso comune dell’edificio (fondazioni, muri maestri, portoni d’ingresso, scale…)
– i locali di servizi comuni come portineria, lavanderia, stenditori, locale caldaia etc.
tutte le opere, le installazioni e i manufatti utili al godimento comune (ascensore, fognature, impianti vari fino al punto di diramazione ai locali di ogni singola proprietà privata.

Quando si costituisce il condominio?

Quando in un edificio insistono almeno due (un tempo non più di 4, ex Legge 220/2012 non più di 8) unità immobiliari di proprietà esclusiva di soggetti diversi con parti strutturali e funzionali comuni, si costituisce il cosiddetto condominio minimo.

Si dice piccolo condominio quello costituito da più di 8 proprietari diversi. Quando ci sono più di otto condomini deve essere nominato l’amministratore di condominio.
In entrabi i casi valgono le stesse regole previste dai suddetti articoli del Codice Civile: sia per quanto concerne l’organizzazione (ripartizione delle spese, votazioni in assemblea e calcolo dei millesimi), sia per le questioni interne dei partecipanti (un esempio per tutti il diritto al rimborso in caso di spese per la manutenzione delle parti comuni).

Sostanziale differenza, invece, la nomina dell’amministratore, non obbligatoria per quello minimo.

Casi particolari di condominio

Partendo dall’assunto iniziale con cui si definisce il condominio, le stesse regole da cui è regolato valgono sia quando l’edificio o il complesso immobiliare si sviluppa in verticale (l’esempio più comune un palazzo di più piani), sia quando sono coinvolte proprietà singole adiacenti orizzontalmente, condominio orizzontale (come nel caso delle villette a schiera), sempre che condividano strutture portanti, impianti e/o servizi essenziali.

Si configura quello orizzontale anche se le abitazioni sono strutturalmente autonome ed indipendenti, purché abbiamo in uso comune anche un solo elemento: un parcheggio, il viale d’accesso, l’illuminazione delle parti comuni, l’impianto fognario o quello di irrigazione dei giardini non privati, etc.

Esiste anche il condominio parziale, quando un bene serve in modo esclusivo una sola parte dei condòmini. Ex lege, dall’art 1123 del Codice Civile, si evince infatti che “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità“.

Per esempio in un edificio con più portoni d’accesso, quindi più scale, più ascensori, etc.
In questo caso le spese per i servizi comuni saranno proporzionalmente ripartite tra tutti, mentre quelle particolari solo tra i condomini della scala di riferimento.

Si configura il supercondominio, o condominio complesso, nel caso in cui più condomìni consistenti in più edifici hanno in comune alcuni impianti o servizi: “non appena si crea la relazione di accessorietà e di necessità tra i beni comuni e gli edifici: questi ultimi si configurano rispetto ai primi come beni principali“.

In questo caso particolare saranno nominati un amministratore per ogni condominio e uno per il supercondominio. Inoltre i condòmini sono tali sia per il singolo edificio che per il complesso.

Nello straordinario caso in cui si superino i 60 condomini la legge prevede che “ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’art 1136, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore.” Art. 67 disp. att. C.C.

Regolamento condominiale e gestione delle controversie saranno contenuti di prossimi articoli.

Continua a seguire il nostro blog!

Se vivi a Palermo e hai bisogno di consigli, non esitare a contattarci.

Atto notarile: parcella e imposte, ma quanto costa?

L’atto notarile è l’atto pubblico sottoscritto dalle parti, venditore e acquirente (testimoni quando necessari), e dal notaio che, una volta trascritto, rende opponibile ai terzi la compravendita di un immobile. Ne abbiamo raccontato il dietro le quinte in questo articolo.
Oltre al prezzo pattuito, l’acquirente dovrà affrontare le spese notarili. Ma di cosa si tratta?

Come calcolare i costi di un atto notarile.

Non esiste più un vero e proprio tariffario a cui fare riferimento, per questa ragione sarà necessario chiedere un preventivo presso lo studio notarile scelto.
La scelta del notaio spetta all’acquirente, proprio in forza del fatto che saranno a suo carico la parcella e le imposte.

In base al principio della libera concorrenza, ogni notaio determina il suo compenso discrezionalmente. Nel costo dell’atto notarile saranno comprese le imposte, le tasse e le spese per tutte le attività necessarie ed obbligatorie prima e dopo la stipula (visure ipotecarie, catastali e camerali, accesso ad archivi e registri immobiliari…), oltre ovviamente agli onorari e compensi per l’attività professionale del notaio stesso.
Infatti, essendo il notaio un sostituto di imposta sarà obbligato al pagamento di tutte le tasse e le imposte relative al rogito effettuato.

Oltre alle quote fisse, l’importo del compenso varia anche a seconda del tipo di compravendita: prima casa, seconda casa, se si acquista da un privato o da un’impresa costruttrice.

Quindi l’effettiva opera professionale del notaio (preparazione e redazione dell’atto, adempimenti di verifica previsti dalla legge, precedenti e successivi al rogito) sarà pattuita a discrezione delle abitudini del notaio.

In caso di richiesta di deposito prezzo?

Particolare attenzione va rivolta in caso di richiesta (facoltativa e in genere da parte dell’acquirente) del deposito prezzo.
L’art 1 comma 142 della Legge 124/2017 ha introdotto infatti la facoltà di richiederlo fino ad avvenuta trascrizione dell’atto di compravendita.
In questo caso le somme a saldo del prezzo dovranno essere intestate al notaio, non al venditore, che le depositerà su un conto corrente dedicato “ai sensi della Legge 147/2013”, così da essere separate dal patrimonio del notaio.

In questo modo non rientreranno in successione in caso di premorienza del notaio, nemmeno entreranno nella comunione legale del conuige, e saranno quindi impignorabili sia dai creditori del notaio che da quelli del venditore.
Gli eventuali interessi attivi maturati nel periodo di deposito andranno a favore lelle piccole medie imprese.

Questa operazione ha un costo a carico del richiedente, che varia da poche centinaia a 500 di euro, sempre a seconda degli accordi stabiliti nel preventivo.

Imposte e tasse come si calcolano?

In questo prezioso specchietto trovi la maggior parte delle casistiche, resta implicito che ogni pratica è particolare ed è sempre raccomandata la richiesta di un preventivo specifico e dettagliato allo studio notarile di riferimento.

atto notarile - spese
atto notarile – calcolo spese

 

Per qualsiasi delucidazione non esitare a contattarci.